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Accesso agli atti

Una volta ricevuta la richiesta di accesso, l'Ufficio procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa e se rileva l’esigenza di integrazioni (mancanza di dati, errata indicazione del numero di pratica,...) la comunica informalmente (mail, telefono, ...) al richiedente.
Entro il termine di 30 giorni l’interessato può recarsi presso lo sportello per la visura della pratica richiesta ed estrarne copie; una copia della richiesta è depositata all’interno della pratica di cui si è preso visione.
Se l’Ufficio individua soggetti controinteressati è tenuto a fornir loro comunicazione della richiesta di accesso, mediante raccomandata A/R; entro 10 giorni dalla sua ricezione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione e solo allora l’Ufficio provvede sulla richiesta.

Riferimenti normativi:

  1. L 241/90
  2. DPR 184/06

Modalità:

La Domanda di Accesso agli Atti deve essere presentata presso il protocollo, redatta sugli appositi modelli debitamente compilati e corredata della copia del documento d’identità oltre di apposita e specifica delega del titolare dell’immobile, della cui pratica si intende prendere visione.

 Modelli scaricabili:

- Richiesta Certificato di Accesso agli Atti

eventuali pagamenti e loro modalità:

DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 5,00 per ogni pratica) Da pagare alla visura della Pratica in contanti presso lo sportello oltre al pagamento delle fotocopie effettuate (€ 0,10/0,20 a copia A4/A3)

Termini:

30 giorni da protocollo per la visura dell’atto, salvo che sia necessario attivare il subprocedimento di avviso ai controinteressati, in tal caso il procedimento deve concludersi nei 30 giorni successivi

Il procedimento per sua natura non può essere sostituito con una dichiarazione del richiedente o concludersi con la formazione dell’atto per silenzio assenso
Il Responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, contro cui si ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, anche corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

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