Attività Edilizia Libera
La Comunicazione di Attività Edilizia Libera può essere presentata dal proprietario che avvia contestualmente l’intervento senza la formazione di titolo, nel caso in cui intenda realizzare, fra gli altri, uno dei seguenti interventi, nel rispetto delle regole dettate dagli strumenti urbanistici, dal regolamento edilizio o dalle leggi in materia: manutenzione ordinaria; eliminazione di barriere architettoniche; attività di ricerca geognostica; movimenti di terra per l’ agricoltura; installazione di serre mobili stagionali ed altri.
La comunicazione deve invece essere inoltrata, accompagnata dal progetto delle opere e dalla asseverazione di un tecnico abilitato, se si intende porre in essere uno dei seguenti interventi: manutenzione straordinaria, risanamento o altri interventi non soggetti a SCIA o permesso che non riguardino parti strutturali.
L’interessato può allegare alla comunicazione le autorizzazioni eventualmente obbligatorie e i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
Mensilmente l'ufficio estrae e sottopone a verifica il 2% delle attività semplici e il 10% di quelle che compportanto lavori più complessi, dandone notizia attraverso il presente collegamento.
Riferimenti normativi:
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DPR 380/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia
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LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio - Art. 136
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Regolamento Urbanistico - DCC 41/12
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Regolamento Edilizio - DCC 34/13
Modalità:
La comunicazione di attività edilizia libera deve essere presentata, redatta sugli appositi modelli e dotata degli allegati prescritti dal Regolamento Edilizio in funzione del tipo d’intervento.
Modelli scaricabili:
- Vai ai moduli predisposti dalla Regione Toscana
Per gli interventi su edifici produttivi la documentazione da presentare è quella prevista dal SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, scaricabile dal relativo sito
eventuali pagamenti e loro modalità:
La comunicazione di Attività Edilizia Libera è gratuita
Termini:
Non esistono particolari termini procedimentali, trattandosi di semplice comunicazione
Poiché si tratta di semplice comunicazione e non si prevede la formazione di un provvedimento finale non sono riconosciuti strumenti di tutela