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Proroga del permesso di costruire

I termini di inizio o ultimazione dei lavori del Permesso di Costruire possono essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore a due anni e solo per fatti estranei alla volontà dell’intestatario
Sono valide motivazioni alla proroga: il sequestro penale del cantiere; il provvedimento di sospensione dei lavori; la dichiarazione di fallimento dell’intestatario; i ritrovamenti archeologici; gli impedimenti derivanti da eventi naturali, eccezionali o imprevedibili.
L’intestatario del titolo può presentare domanda di proroga dei termini di inizio o decadenza, cui vanno allegati i documenti attestanti la natura del fatto e l’estraneità del titolare.
Il Permesso è prorogabile anche quando le opere ancora da eseguire hanno la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione.
Occorre precisare che la legge non permette di prorogare i termini di inizio o fine lavori della Segnalazione Certificata d’inizio Attività Edilizia (SCIA)

Riferimenti normativi:

  1. DPR 380/01 - Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia

  2. LR 65/14 - Norme per il Governo del Territorio - Art. 133

  3. Regolamento Edilizio - DCC 34/13

Modalità:

La Domanda di Proroga del Permesso di Costruire deve essere presentata in bollo, corredata dell'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, redatta sugli appositi modelli e dotata degli allegati prescritti dal Regolamento Edilizio.

 Modelli scaricabili:

- Richiesta Proroga Permesso
Per gli interventi su edifici produttivi la documentazione da presentare è quella prevista dal SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, scaricabile dal relativo sito
UOC 5/SU - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

eventuali pagamenti e loro modalità:

2 MARCHE DA BOLLO (16,00 Euro ciascuna) da acquistare presso le tabaccherie e apporre all’originale della domanda prima del suo inoltro
DIRITTI DI ISTRUTTORIA (€ 20,00) Da pagare prima della presentazione della domanda tramite bollettino postale al Conto Corrente Postale intestato a COMUNE DI AGLIANA EDILIZIA PRIVATA - TESORERIA COMUNALE - C/C n. 14001515

Termini:

30 giorni dal protocollo per il rilascio dell’atto, salva sospensione per richiesta di integrazioni

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di Proroga del Permesso di Costruire si intende formato il silenzio assenso in ragione del principio generale fissato dalla legge sul procedimento amministrativo.

Il Responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, contro cui si ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, anche corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il richiedente della proroga può ricorrere contro il provvedimento di diniego o contro il silenzio-rifiuto entro 60 giorni dalla sua notifica o dal decorso del periodo istruttorio, presentando ricorso al TAR nei modi stabiliti dalle Leggi in materia.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta si può presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Toscana, che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, reperibile presso:
Via de' Pucci 4 - 50122 Firenze
TEL 055 2387800 - 800 018488
FAX 055 210230
MAIL difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

 

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