Imposta Unica Comunale (IUC)
La Legge 27 dicembre 2013, n, 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), con il comma 639 e successivi, ha ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo: l’imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:
-
Una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;
-
Una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU;
-
Una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell’immobile.
Per i dettagli su ogni singola componente IUC è possibile visitare la pagina a loro dedicata: IMU - TASI - TARI
Per completezza di informazione è possibile scaricare il Regolamento IUC