l'IMU
(Ultimo aggiornamento 12 maggio 2020)
L'IMU, imposta municipale propria, è stata istituita dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Per l'acconto IMU 2020 si conferma la scadenza del 16 giugno, con aliquote invariate rispetto a quelle dell'anno 2019
Per quanto riguarda il saldo del 16 dicembre, invece, l'Amministrazione per l'anno in corso ha la facoltà di determinare le aliquote entro il 31 luglio, quindi solo dopo tale data le aliquote saranno confermate oppure l'imposta dovrà essere rideterminata in base alle nuove disposizioni.
CHI DEVE PAGARE L’IMU?
I soggetti passivi sono coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti: proprietà; usufrutto; uso; abitazione (per es. caso del coniuge superstite); enfiteusi; superficie; il concessionario di aree demaniali; il locatario di immobili in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L’assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni siti nel territorio del Comune che applica l’imposta a qualunque uso destinati (anche se non utilizzati) ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Per quanto riguarda l’IMU, le principali novità per l'anno 2018 sono:
- l’esenzione per i proprietari di terreni agricoli che rivestoni la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola, che coltivano direttamente il fondo. L’esenzione non opera, pertanto, per coloro che hanno concesso in affitto il terreno a terzi, anche se questi ultimi risultano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;
- la riduzione del 25% dell’aliquota da applicare agli immobili locati a canone concordato in base alla legge n. 431/1998;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobile concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) al verificarsi (obbligatorio) delle seguenti condizioni:
-
l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale da chi vi dimora, il quale dovrà pertanto risiedervi anagraficamente;
-
il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati catastali delle unità immobiliari concesse in comodato;
-
il comodante deve possedere in Italia un solo immobile oltre a quello destinato a sua abitazione principale (e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
-
il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-
la riduzione sarà applicata anche alla base imponibile delle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, a condizione che le stesse siano espressamente indicate nel comodato e nella dichiarazione IMU;
-
per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
-
il proprietario deve attestare il possesso di tutti i suddetti requisiti nella dichiarazione IMU da presentarsi obbligatoriamente entro il 30 giugno 2019;
- a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale dei fabbricati di categoria D e E non comprende più il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A tal proposito, al fine di ottenere l’esenzione dall’IMU per suddetti macchinari (c.d. imbullonati), entro il 15 giugno 2018, dovrà essere presentata apposita denuncia Doc.fa. rettificativa della rendita catastale di tali immobili.
BENI MERCE
Anche per il 2018, sono esenti da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
N.B.: per poter usufruire dell’esenzione è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge (per l’anno d’imposta 2018 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2019), a pena di decadenza del beneficio.
BASE IMPONIBILE
Si riportano i coefficienti in vigore:
GRUPPO CATASTALE |
COEFFICIENTE |
A (ESCLUSO A/10) |
160 |
A/10 |
80 |
B |
140 |
C/1 |
55 |
C/2-C/6-C7 |
160 |
C/3-C/4-C/5 |
140 |
D (ESCLUSO D/5) |
65 |
D/5 |
80 |
Clicca qui per vedere le aliquote IMU in vigore
Clicca qui per vedere il regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio comunale n.55 del 28/09/2020
DICHIARAZIONE
La dichiarazione IMU, per le variazioni intervenute, deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.